Categoria: Titolo X – Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-555) [ABROGATO]
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Art. 546 — Aborto di donna consenziente [ABROGATO]
[Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all’aborto.Si applica la disposizione dell’articolo precedente: 1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d’intendere o di volere; 2) se…
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Art. 547 — Aborto procuratosi dalla donna [ABROGATO]
[La donna che si procura l’aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni.]
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Art. 548 — Istigazione all’aborto [ABROGATO]
[Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall’articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.]
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Art. 549 — Morte o lesione della donna [ABROGATO]
[Se dal fatto preveduto dall’articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.Se dal fatto preveduto dall’articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se…
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Art. 550 — Atti abortivi su donna ritenuta incinta [ABROGATO]
[Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l’aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena…
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Art. 551 — Causa di onore [ABROGATO]
[Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l’onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.]
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Art. 552 — Procurata impotenza alla procreazione [ABROGATO]
[Chiunque compie, su persona dell’uno o dell’altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila.Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.]
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Art. 553 — Incitamento a pratiche contro la procreazione [ABROGATO]
[Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.]
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Art. 554 — Contagio di sifilide e di blenorragia [ABROGATO]
[Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni.Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla…
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Art. 555 — Circostanza aggravante e pena accessoria [ABROGATO]
[Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall’articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell’articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell’articolo 552 e dall’art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.Nel caso di recidiva, l’interdizione dalla professione sanitaria è perpetua.]
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Art. 545 — Aborto di donna non consenziente [ABROGATO]
[Chiunque cagiona l’aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.]