Categoria: Capo III – Disposizione comune ai capi precedenti
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Art. 518 — Pubblicazione della sentenza
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza [36].
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza [36].