Categoria: Capo IV – Della falsità personale
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Art. 494 — Sostituzione di persona
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito,…
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Art. 495 — Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.La reclusione non è inferiore a due anni: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483 2, 567 2; 449]; 2) se la…
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Art. 495 bis — Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri
Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.
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Art. 495 ter — Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali
Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.
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Art. 496 — False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale [357] o a persona incaricata di un pubblico servizio [358], nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Art. 497 — Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
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Art. 497 bis — Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi
Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni.La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
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Art. 497 ter — Possesso di segni distintivi contraffatti
Le pene di cui all’articolo 497 bis si applicano anche, rispettivamente: 1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione; 2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente,…
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Art. 498 — Usurpazione di titoli o di onori
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è…