Categoria: Capo II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento
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Art. 472 — Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta
Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene…
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Art. 473 — Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la…
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Art. 474 — Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
Fuori dei casi di concorso [110] nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato [4] , al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500…
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Art. 474 bis — Confisca
Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.Quando…
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Art. 474 ter — Circostanza aggravante
Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.Si applica la pena della reclusione…
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Art. 474 quater — Circostanza attenuante
Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti…
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Art. 475 — Pena accessoria
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza [36].
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Art. 467 — Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065.
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Art. 468 — Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti
Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti…
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Art. 469 — Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione
Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l’impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
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Art. 470 — Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione
Chiunque, fuori dei casi di concorso [110] nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione [469], soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.
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Art. 471 — Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.