Categoria: Capo I – Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
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Art. 462 — Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto
Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell’alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati , è punito con la reclusione fino a un anno e con la…
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Art. 463 — Casi di non punibilità
Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l’Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
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Art. 464 — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo [459] contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.
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Art. 465 — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati [462], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da…
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Art. 466 — Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l’uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a…
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Art. 466 bis — Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose…
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Art. 453 — Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
E’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo…
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Art. 454 — Alterazione di monete
Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
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Art. 455 — Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato [4], acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà [456, 458, 459, 463, 694].
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Art. 456 — Circostanze aggravanti
Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate [64] se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
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Art. 457 — Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
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Art. 458 — Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.Per carte di pubblico credito s’intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.
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Art. 459 — Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [4], o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.Agli effetti della legge penale, s’intendono per valori di…
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Art. 460 — Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [458] o dei valori di bollo [459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da…
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Art. 461 — Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [458], di valori di bollo [459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro…