Categoria: Capo III – Dei delitti colposi di comune pericolo
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Art. 450 — Delitti colposi di pericolo
Chiunque, con la propria azione od omissione colposa [43], fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni [427, 429, 431].La reclusione non è inferiore a un anno…
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Art. 451 — Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa [43], omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.
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Art. 452 — Delitti colposi contro la salute pubblica
Chiunque commette, per colpa [43], alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;…
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Art. 449 — Delitti colposi di danno
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423bis cagiona per colpa [43] un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di…