Categoria: Capo II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode
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Art. 448 — Pene accessorie
La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza [36].La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere [30] nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese…
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Art. 438 — Epidemia
Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo [448, 452].Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte].
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Art. 439 — Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena [di morte] [448, 452].
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Art. 440 — Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.La pena è aumentata [64]…
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Art. 441 — Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.
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Art. 442 — Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [448, 452, 516].
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Art. 443 — Commercio o somministrazione di medicinali guasti
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
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Art. 444 — Commercio di sostanze alimentari nocive
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è…
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Art. 445 — Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
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Art. 446 — Confisca obbligatoria
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’art. 240 è obbligatoria.
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Art. 447 — Agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stupefacenti [ABROGATO]
[Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall’articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all’uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.Si applica la…