Categoria: Titolo VI – Dei delitti contro l’incolumità pubblica (artt. 422-452)
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Art. 433 bis — Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari
Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione…
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Art. 448 — Pene accessorie
La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza [36].La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere [30] nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese…
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Art. 422 — Strage
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo.Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore…
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Art. 434 — Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.La pena è della reclusione da tre a…
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Art. 449 — Delitti colposi di danno
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423bis cagiona per colpa [43] un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di…
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Art. 423 — Incendio
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica [425, 449].
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Art. 434 bis — Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica
[L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o…
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Art. 450 — Delitti colposi di pericolo
Chiunque, con la propria azione od omissione colposa [43], fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni [427, 429, 431].La reclusione non è inferiore a un anno…
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Art. 423 bis — Incendio boschivo
Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.Se l’incendio di cui al primo comma…
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Art. 435 — Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione da uno a cinque anni [678, 679, 703].
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Art. 451 — Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa [43], omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.
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Art. 423 ter — Pene accessorie
1. Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all’articolo 423 bis, primo comma, importa l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di…
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Art. 436 — Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’incendio sia…
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Art. 452 — Delitti colposi contro la salute pubblica
Chiunque commette, per colpa [43], alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;…
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Art. 423 quater — Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 423 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il…
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Art. 437 — Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [451, 32quater].
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Art. 424 — Danneggiamento seguito da incendio
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423 bis al solo scopo di danneggiare [635] la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo…
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Art. 438 — Epidemia
Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo [448, 452].Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte].
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Art. 425 — Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso: 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze; 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti,…
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Art. 439 — Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena [di morte] [448, 452].
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Art. 426 — Inondazione, frana o valanga
Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni [449, 450].
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Art. 440 — Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.La pena è aumentata [64]…
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Art. 427 — Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga
Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un’inondazione o di una frana, ovvero della…
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Art. 441 — Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.
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Art. 428 — Naufragio, sommersione o disastro aviatorio
Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave [c. nav. 136] o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile [c. nav. 743], di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso…
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Art. 442 — Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [448, 452, 516].
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Art. 429 — Danneggiamento seguito da naufragio
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a…
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Art. 443 — Commercio o somministrazione di medicinali guasti
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
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Art. 430 — Disastro ferroviario
Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [432, 449, 450].
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Art. 444 — Commercio di sostanze alimentari nocive
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è…
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Art. 431 — Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all’esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la…
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Art. 445 — Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
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Art. 432 — Attentati alla sicurezza dei trasporti
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a…
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Art. 446 — Confisca obbligatoria
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’art. 240 è obbligatoria.
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Art. 433 — Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni
Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.La stessa pena si applica…
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Art. 447 — Agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stupefacenti [ABROGATO]
[Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall’articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all’uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.Si applica la…