Categoria: Titolo V – Dei delitti contro l’ordine pubblico (artt. 414-421 bis)
-
Art. 417 — Misura di sicurezza
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza [215].
-
Art. 418 — Assistenza agli associati
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione da due anni a quattro anni.La pena è aumentata [64] se l’assistenza è prestata continuatamente.Non è punibile chi commette il…
-
Art. 419 — Devastazione e saccheggio
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi [585], munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita…
-
Art. 420 — Attentato a impianti di pubblica utilità
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
-
Art. 421 — Pubblica intimidazione
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità [422-437], ovvero fatti di devastazione o di saccheggio [419], in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.
-
Art. 421 bis — Pubblica intimidazione con uso di armi
Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.
-
Art. 414 — Istigazione a delinquere
Chiunque pubblicamente [266] istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione [115, 302, 303, 322, 415, 580]: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206,…
-
Art. 414 bis — Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609…
-
Art. 415 — Istigazione a disobbedire alle leggi
Chiunque pubblicamente [266] istiga alla disobbedienza delle leggi [266] di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
-
Art. 416 — Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.I capi soggiacciono alla…
-
Art. 416 bis — Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno…
-
Art. 416 bis 1 — Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose
Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l’aggravante di cui al primo…
-
Art. 416 ter — Scambio elettorale politico-mafioso
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio…