Categoria: Capo II – Delle offese al pudore e all’onore sessuale
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Art. 534 — Sfruttamento di prostitute [ABROGATO]
[Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.]
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Art. 535 — Tratta di donne e di minori [ABROGATO]
[Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s’intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non…
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Art. 536 — Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno [ABROGATO]
[Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.Alla stessa pena soggiace chi, con inganno,…
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Art. 537 — Tratta di donne e di minori commessa all’estero
I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.
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Art. 538 — Misura di sicurezza
Alla condanna per il delitto preveduto dall’articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
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Art. 527 — Atti osceni
Chiunque, inluogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e…
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Art. 528 — Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se…
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Art. 529 — Atti e oggetti osceni: nozione
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
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Art. 530 — Corruzione di minorenni [ABROGATO]
[Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso,…
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Art. 531 — Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento [ABROGATO]
[Chiunque, per servire all’altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o in stato d’infermità o deficienza psichica, ovvero ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila. Se soltanto ne agevola la prostituzione o la corruzione, la pena…
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Art. 532 — Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella [ABROGATO]
[Chiunque, per servire all’altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l’affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena…
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Art. 533 — Costrizione alla prostituzione [ABROGATO]
[Chiunque, per servire all’altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata, ovvero di…