Categoria: Titolo IX bis – Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544 bis-544 sexies)
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Art. 544 bis — Uccisione di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
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Art. 544 ter — Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.La stessa pena si applica…
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Art. 544 quater — Spettacoli o manifestazioni vietati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di…
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Art. 544 quinquies — Divieto di combattimenti tra animali
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso…
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Art. 544 sexies — Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.È altresì disposta la sospensione da tre…