Categoria: Capo II – Dei delitti contro la pietà dei defunti
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Art. 407 — Violazione di sepolcro
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Art. 408 — Vilipendio delle tombe
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri [724], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Art. 409 — Turbamento di un funerale o servizio funebre
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.
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Art. 410 — Vilipendio di cadavere
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità [529], è punito con la reclusione da tre a sei anni.
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Art. 411 — Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.Non costituisce reato la dispersione delle…
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Art. 412 — Occultamento di cadavere
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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Art. 413 — Uso illegittimo di cadavere
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso su un cadavere, o su una…