Categoria: Capo I – Dei delitti contro le confessioni religiose
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Art. 403 — Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone
Chiunque pubblicamente [266 4] offende [la religione dello Stato] una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende [la religione dello Stato] una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto…
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Art. 404 — Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato…
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Art. 405 — Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa
Chiunque impedisceo turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.Se concorrono fatti…
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Art. 406 — Delitti contro i culti ammessi nello Stato [ABROGATO]
[Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato, è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.]
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Art. 402 — Vilipendio della religione dello Stato
[Chiunque pubblicamente [266 4] vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.]