Categoria: Titolo IV – Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (artt. 402-413)
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Art. 413 — Uso illegittimo di cadavere
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso su un cadavere, o su una…
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Art. 402 — Vilipendio della religione dello Stato
[Chiunque pubblicamente [266 4] vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.]
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Art. 403 — Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone
Chiunque pubblicamente [266 4] offende [la religione dello Stato] una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende [la religione dello Stato] una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto…
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Art. 404 — Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato…
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Art. 405 — Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa
Chiunque impedisceo turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.Se concorrono fatti…
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Art. 406 — Delitti contro i culti ammessi nello Stato [ABROGATO]
[Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato, è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.]
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Art. 407 — Violazione di sepolcro
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Art. 408 — Vilipendio delle tombe
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri [724], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Art. 409 — Turbamento di un funerale o servizio funebre
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.
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Art. 410 — Vilipendio di cadavere
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità [529], è punito con la reclusione da tre a sei anni.
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Art. 411 — Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.Non costituisce reato la dispersione delle…
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Art. 412 — Occultamento di cadavere
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.