Categoria: Capo I – Dei delitti contro l’attività giudiziaria
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Art. 369 — Autocalunnia
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni [370,…
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Art. 380 — Patrocinio o consulenza infedele
Il patrocinatore [82; c.p.p. 96, 100, 102] o il consulente tecnico [201; c.p.p. 225], che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa…
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Art. 370 — Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione
Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite [65] se la simulazione [367] o la calunnia [368] concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.
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Art. 381 — Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico
Il patrocinatore [82; c.p.p. 96, 100, 102] o il consulente tecnico [c.p.c. 201; c.p.p. 225], che, in un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da…
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Art. 371 — Falso giuramento della parte
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura [2736; 233-243] il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.Nel caso di giuramento deferito d’ufficio [2736 n. 2; 240], il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.La condanna importa…
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Art. 382 — Millantato credito del patrocinatore
Il patrocinatore [82; c.p.p. 96, 100, 102], che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone [244, 245; c.p.p. 194-198, 467, 497, 499], il perito [61; c.p.p. 220, 221, 224] o l’interprete [122, 123; c.p.p. 143], riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé…
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Art. 371 bis — False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.Ferma l’immediata…
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Art. 383 — Interdizione dai pubblici uffici
La condanna per delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l’interdizione dai pubblici uffici [28].
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Art. 371 ter — False dichiarazioni al difensore
Nelle ipotesi previste dall’articolo 391bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del…
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Art. 383 bis — Circostanze aggravanti per il caso di condanna
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni;…
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Art. 372 — Falsa testimonianza
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale [244-245; c.p.p. 194-198, 468, 497-499], afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
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Art. 384 — Casi di non punibilità
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto [307] da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.Nei casi…
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Art. 373 — Falsa perizia o interpretazione
Il perito o l’interprete, che, nominato dall’Autorità giudiziaria [61, 122-123; 220, 221, 224, 143 c.p.p.], dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente [375-377, 384; 198, 476 c.p.p.].La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici [28], l’interdizione dalla professione o dall’arte [30].
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Art. 384 bis — Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall’estero
I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371 bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all’estero , si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.
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Art. 374 — Frode processuale
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato…
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Art. 384 ter — Circostanze speciali
Se i fatti di cui agli articoli 371 bis, 371 ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis, 276, 280, 280 bis, 283, 284, 285, 289 bis, 304, 305, 306, 416 bis, 416…
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Art. 361 — Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.La pena è della reclusione fino ad un…
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Art. 374 bis — False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato…
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Art. 362 — Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 330-332, 347], è punito con la multa fino a euro 103.Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona…
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Art. 375 — Frode in processo penale e depistaggio
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale: a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle…
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Art. 363 — Omessa denuncia aggravata
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [384; c.p.p. 57].
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Art. 376 — Ritrattazione
Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter , 372 e 373, nonché dall’art. 375, primo comma, lett. b), e all’art. 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.Qualora…
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Art. 364 — Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
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Art. 377 — Intralcio alla giustizia
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti…
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Art. 365 — Omissione di referto
Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.Questa disposizione non si applica quando il referto…
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Art. 377 bis — Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non…
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Art. 366 — Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Chiunque, nominato dall’Autorità giudiziaria perito [c.p.c. 61; c.p.p. 220, 221, 224], interprete [c.p.c. 122-123; c.p.p. 143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro…
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Art. 378 — Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi…
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Art. 367 — Simulazione di reato
Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare…
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Art. 379 — Favoreggiamento reale
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [110] e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da…
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Art. 368 — Calunnia
Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di…
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Art. 379 bis — Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle…