Categoria: Capo II – Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
-
Art. 342 — Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Chiunque offende l’onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.La stessa pena si applica a chi commette il…
-
Art. 355 — Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio,…
-
Art. 343 — Oltraggio a un magistrato in udienza
Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato [594].Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
-
Art. 356 — Frode nelle pubbliche forniture
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [32quater].La pena è aumentata [64] nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente [252].
-
Art. 343 bis — Corte penale internazionale
Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti: a) della Corte penale internazionale; b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa; c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte…
-
Art. 344 — Oltraggio a un pubblico impiegato [ABROGATO]
[Le disposizioni dell’articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l’offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.]
-
Art. 345 — Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni
Chiunque, per disprezzo verso l’Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
-
Art. 346 — Millantato credito [ABROGATO]
[Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato , è punito con la reclusione da uno a cinque anni…
-
Art. 346 bis — Traffico di influenze illecite
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, indebitamente…
-
Art. 347 — Usurpazione di funzioni pubbliche
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.La condanna importa la…
-
Art. 348 — Esercizio abusivo di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il…
-
Art. 349 — Violazione di sigilli
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa [705, 752-762, 260, 261], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.Se il colpevole è colui che…
-
Art. 350 — Agevolazione colposa
Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa [43] di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
-
Art. 351 — Violazione della pubblica custodia di cose
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato [354], atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.
-
Art. 352 — Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
-
Art. 353 — Turbata libertà degli incanti
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da…
-
Art. 353 bis — Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito…
-
Art. 354 — Astensione dagli incanti
Chiunque, per danaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
-
Art. 336 — Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio [328], è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339].La pena è aumentata fino alla metà…
-
Art. 337 — Resistenza a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339].
-
Art. 337 bis — Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto
Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.La stessa pena…
-
Art. 338 — Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti
Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da…
-
Art. 339 — Circostanze aggravanti
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate [64] se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n.1], o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della…
-
Art. 339 bis — Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di…
-
Art. 340 — Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433], cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere…
-
Art. 341 — Oltraggio a un pubblico ufficiale [ABROGATO]
[Chiunque offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al…
-
Art. 341 bis — Oltraggio a pubblico ufficiale
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.La pena è aumentata fino alla metà se il…