Categoria: Capo II – Dei delitti contro la personalità interna dello stato
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Art. 287 — Usurpazione di potere politico o di comando militare
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.Se il fatto è commesso in tempo di guerra [310], il colpevole è punito con l’ergastolo [313] ed è punito con l’ergastolo [la morte] se il fatto…
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Art. 288 — Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
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Art. 289 — Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali
È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad…
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Art. 276 — Attentato contro il Presidente della Repubblica
Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l’ergastolo [290bis, 301].
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Art. 289 bis — Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].Se il colpevole cagiona la morte del…
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Art. 277 — Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [301, 313].
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Art. 289 ter — Sequestro di persona a scopo di coazione
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività…
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Art. 278 — Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Art. 290 — Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate
Chiunque pubblicamente [266] vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione [292bis, 313].
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Art. 279 — Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica [ABROGATO]
[Chiunque, pubblicamente [266 4], fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.]
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Art. 290 bis — Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci
Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
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Art. 280 — Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si…
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Art. 291 — Vilipendio alla nazione italiana
Chiunque pubblicamente [266] vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 [293; c.nav. 1089].
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Art. 280 bis — Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le…
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Art. 292 — Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.Chiunque…
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Art. 280 ter — Atti di terrorismo nucleare
E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità…
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Art. 292 bis — Circostanza aggravante [ABROGATO]
[La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo. Si considera militare in congedo chi, non essendo…
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Art. 281 — Offesa alla libertà del Capo del Governo [ABROGATO]
[Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.]
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Art. 293 — Circostanza aggravante [ABROGATO]
[Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata [64] se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.]
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Art. 282 — Offesa all’onore del Capo del Governo [ABROGATO]
[Chiunque offende l’onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.]
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Art. 283 — Attentato contro la costituzione dello Stato
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
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Art. 284 — Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con l’ergastolo.Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l’ergastolo.L’insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
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Art. 285 — Devastazione, saccheggio e strage
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage [422] nel territorio dello Stato [4] o in una parte di esso è punito con l’ergastolo.
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Art. 286 — Guerra civile
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato [4], è punito con l’ergastolo.Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con l’ergastolo.