Categoria: Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato
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Art. 243 — Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo.
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Art. 259 — Agevolazione colposa
Quando l’esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.Si applica la reclusione da tre a quindici anni…
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Art. 270 quater 1 — Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo
Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
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Art. 244 — Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo.Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le…
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Art. 260 — Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato [682]; 2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di…
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Art. 270 quinquies — Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di…
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Art. 245 — Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.La pena è aumentata [64] se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della…
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Art. 261 — Rivelazione di segreti di Stato
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell’articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.Se…
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Art. 270 quinquies 1 — Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies è punito con…
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Art. 246 — Corruzione del cittadino da parte dello straniero
Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni…
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Art. 262 — Rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione
Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.Se il…
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Art. 270 quinquies 2 — Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
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Art. 247 — Favoreggiamento bellico
Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano [268], o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento,…
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Art. 263 — Utilizzazione dei segreti di Stato
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni…
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Art. 270 sexies — Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o…
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Art. 248 — Somministrazione al nemico di provvigioni
Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero [7, 8].
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Art. 264 — Infedeltà in affari di Stato
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato [268], si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
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Art. 270 septies — Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il…
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Art. 249 — Partecipazione a prestiti a favore del nemico
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero [7, 8].
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Art. 265 — Disfattismo politico
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a…
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Art. 271 — Associazioni antinazionali [ABROGATO]
[Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da…
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Art. 250 — Commercio col nemico
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato [4 2], il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell’articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni…
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Art. 266 — Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non…
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Art. 272 — Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale [ABROGATO]
[Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l’instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società,…
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Art. 251 — Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato [268] o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello…
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Art. 267 — Disfattismo economico
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa…
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Art. 273 — Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale [ABROGATO]
[Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o…
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Art. 252 — Frode in forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a…
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Art. 268 — Parificazione degli Stati alleati
Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
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Art. 274 — Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale [ABROGATO]
[Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo…
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Art. 253 — Distruzione o sabotaggio di opere militari
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato [268] è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.Si applica la pena dell’ergastolo: 1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno…
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Art. 269 — Attività antinazionale del cittadino all’estero [ABROGATO]
[Il cittadino che, fuori dal territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque…
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Art. 275 — Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico [ABROGATO]
[Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.]
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Art. 254 — Agevolazione colposa
Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Art. 270 — Associazioni sovversive
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito…
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Art. 255 — Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione…
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Art. 270 bis — Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.Ai fini della legge penale, la…
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Art. 256 — Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
Chiunque si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato [268] o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in…
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Art. 270 bis 1 — Circostanze aggravanti e attenuanti
Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l’aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le…
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Art. 241 — Attentati contro la integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato [4 2] o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.La pena è aggravata…
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Art. 257 — Spionaggio politico o militare
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato [268] o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.Si applica la pena dell’ergastolo: 1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in…
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Art. 270 ter — Assistenza agli associati
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente.Non…
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Art. 242 — Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito con l’ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l’ergastolo.Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso…
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Art. 258 — Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.Si applica l’ergastolo se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [268].Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto ha…
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Art. 270 quater — Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici…