Categoria: LIBRO SECONDO – Codice Penale
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Art. 300 — Condizione di reciprocità
Le disposizioni degli articoli 295, 296, [297] e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell’articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di…
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Art. 315 — Malversazione a danno di privati [ABROGATO]
[Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni…
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Art. 322 ter 1 — Custodia giudiziale dei beni sequestrati
I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’articolo 322 ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
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Art. 335 — Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
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Art. 253 — Distruzione o sabotaggio di opere militari
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato [268] è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.Si applica la pena dell’ergastolo: 1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno…
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Art. 269 — Attività antinazionale del cittadino all’estero [ABROGATO]
[Il cittadino che, fuori dal territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque…
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Art. 275 — Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico [ABROGATO]
[Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.]
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Art. 289 — Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali
È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad…
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Art. 301 — Concorso di reati
Quando l’offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all’onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, [281, 282], 295, 296, [297 e 298], è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.Nondimeno, nei casi in…
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Art. 316 — Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni…
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Art. 322 quater — Riparazione pecuniaria
Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o…
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Art. 335 bis — Disposizioni patrimoniali
Salvo quanto previsto dall’articolo 322 ter, nel caso di condanna per delitti previsti nel presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall’articolo 240, primo comma.