Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 206 — Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
Durante l’istruzione o il giudizio [c.p.p. 286, 312, 313, 679], può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un ospedale…
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Art. 207 — Revoca delle misure di sicurezza personali
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose [203].La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.[Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima…
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Art. 208 — Riesame della pericolosità
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa [c.p.p. 679].Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi…
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Art. 209 — Persona giudicata per più fatti
Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una…
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Art. 210 — Effetti della estinzione del reato o della pena
L’estinzione del reato [150-170] impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione.L’estinzione della pena [171-181] impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo [205 n. 3, 236, 240], ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state…
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Art. 211 — Esecuzione delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta [202].Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650].L’esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive [215], aggiunte a…
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Art. 211 bis — Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza
Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti…
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Art. 212 — Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza
L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena.Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva [215] è colpita da un’infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in…
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Art. 213 — Stabilimenti destinati all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro
Le misure di sicurezza detentive [215] sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che…
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Art. 199 — Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge [1] e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
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Art. 214 — Inosservanza delle misure di sicurezza detentive
Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva [215] si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario…
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Art. 200 — Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato [4…
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Art. 201 — Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero
Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato [7-10], è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.Nel caso indicato nell’articolo 12, numero 3, l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa [c.p.p. 678].
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Art. 202 — Applicabilità delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
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Art. 203 — Pericolosità sociale
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.
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Art. 204 — Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta [ABROGATO]
[Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno anche in tali casi l’applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all’accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento…
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Art. 205 — Provvedimento del giudice
Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna [c.p.p. 533] o di proscioglimento [c.p.p. 658].Possono essere ordinate con provvedimento successivo [679]: 1) nel caso di condanna, durante l’ esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento,…