Categoria: Capo III – Disposizioni comuni
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Art. 182 — Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena
Salvo che la legge disponga altrimenti [155, 544, 556, 573, 574], l’estinzione del reato o della pena ha effetto [198] soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
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Art. 183 — Concorso di cause estintive
Le cause di estinzione del reato [150-170] o della pena [171-181] operano nel momento in cui esse intervengono.Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato…
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Art. 184 — Estinzione della pena [di morte], dell’ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati
Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia [151, 174], la pena [di morte o] dell’ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subìto l’isolamento diurno, applicato alla norma del capoverso dell’art. 72, la pena per il reato concorrente è…