Categoria: Capo II – Della esecuzione della pena
-
Art. 147 — Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena
L’esecuzione di una pena può essere differita: 1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell’articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della libertà personale…
-
Art. 148 — Infermità psichica sopravvenuta al condannato
Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario ovvero in una casa di cura…
-
Art. 149 — Consiglio di Patronato e Cassa delle ammende [ABROGATO]
[Presso ciascun tribunale è costituito un consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:1. prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;2. prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.Alle spese necessarie per l’opera di…
-
Art. 141 — Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali [ABROGATO]
[Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:1. delinquenti abituali o professionali o per tendenza;2. condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti.I condannati…
-
Art. 142 — Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori [ABROGATO]
[I minori scontano fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale.Possono essere ammessi ai lavori all’aperto, anche prima del termine stabilito…
-
Art. 143 — Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari [ABROGATO]
[In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell’indole del reato.]
-
Art. 144 — Vigilanza sull’esecuzione delle pene [ABROGATO]
[L’esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.Egli delibera circa l’ammissione al lavoro all’aperto e dà parere sull’ammissione alla liberazione condizionale.]
-
Art. 145 — Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato [213].Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine: 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185]; 2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato [188; 692 c.p.p.]; 3)…
-
Art. 146 — Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena
L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno; 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria…