Categoria: Capo I – Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. della modificazione e applicazione della pena
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Art. 131 bis — Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione…
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Art. 132 — Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale.Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge [64, 66, 73, 78, 133bis, 133ter, 136].
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Art. 133 — Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente [164, 169, 175, 203], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla…
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Art. 133 bis — Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria
Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall’articolo precedente, anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo.Il giudice può aumentare la multa o l’ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche e patrimoniali del reo,…
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Art. 133 ter — Pagamento rateale della multa o dell’ammenda
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.In ogni…
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Art. 134 — Computo delle pene
Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di euro.
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Art. 135 — Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
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Art. 136 — Conversione delle pene pecuniarie non eseguite
Le pene principali della multa e dell’ammenda, non eseguite entro il termine di cui all’art. 660 del c.p.p. indicato nell’ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell’arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a…
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Art. 137 — Custodia cautelare
La carcerazione [c.p.p. 284-286] sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall’ammontare della pena pecuniaria.La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
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Art. 138 — Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero
Quando il giudizio seguito all’estero è rinnovato nello Stato [11], la pena scontata all’estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all’estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.
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Art. 139 — Computo delle pene accessorie
Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
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Art. 140 — Applicazione provvisoria di pene accessorie [ABROGATO]
[Il giudice, durante l’istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l’applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.L’interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti…