Categoria: Capo III – Del concorso di persone nel reato
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Art. 119 — Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato [46, 48, 88, 96, 97, 98, 649] hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.Le circostanze oggettive che escludono la pena [50-54] hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
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Art. 110 — Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
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Art. 111 — Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile [86, 88, 96, 97, 98], ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale [46, 48], risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, la pena…
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Art. 112 — Circostanze aggravanti
La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti [339, 385, 416, 625, 628, 629, 633]; 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato…
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Art. 113 — Cooperazione nel delitto colposo
Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell’articolo 112.
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Art. 114 — Circostanze attenuanti
Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena.Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112.La pena può altresì essere diminuita per chi è stato…
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Art. 115 — Accordo per commettere un reato. Istigazione
Salvo che la legge disponga altrimenti [270, 271, 304, 305, 306], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza…
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Art. 116 — Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione.Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.
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Art. 117 — Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non…
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Art. 118 — Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.