Categoria: Capo III – Del concorso di reati
-
Art. 79 — Limiti degli aumenti delle pene accessorie
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti: 1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici [28, 29, 31] o dell’interdizione da una professione o da un’arte; 2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.
-
Art. 80 — Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.
-
Art. 81 — Concorso formale. Reato continuato
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche…
-
Art. 82 — Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta
Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo…
-
Art. 83 — Evento diverso da quello voluto dall’agente
Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto,…
-
Art. 84 — Reato complesso
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere…
-
Art. 75 — Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa
Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall’ammontare della multa.
-
Art. 76 — Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte
Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell’articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come…
-
Art. 77 — Determinazione delle pene accessorie
Per determinare le pene accessorie [28] e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte…
-
Art. 78 — Limiti degli aumenti delle pene principali
Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: 1) trenta anni per la reclusione; 2) sei anni per l’arresto; 3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per…
-
Art. 71 — Condanna per più reati con unica sentenza o decreto
Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
-
Art. 72 — Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee
Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni.Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni,…
-
Art. 73 — Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie
Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo.Le pene pecuniarie…
-
Art. 74 — Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa
Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.La pena dell’arresto è eseguita per ultima.