Categoria: Capo II – Delle pene principali, in particolare
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Art. 27 — Pene pecuniarie fisse e proporzionali
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
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Art. 21 — Pena di morte [ABROGATO]
[La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell’interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.L’esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti.]
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Art. 22 — Ergastolo
La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno [29, 32, 32bis, 32ter, 32quater, 36].Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.
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Art. 23 — Reclusione
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno [64, 66, 78, 136].Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto.[Sono applicabili alla pena della…
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Art. 24 — Multa
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro cinquanta, né superiore a euro cinquantamila.Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro cinquanta a euro venticinquemila.
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Art. 25 — Arresto
La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno [64, 66, 78, 136].Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue…
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Art. 26 — Ammenda
La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000.