Categoria: Capo I – Delle specie di pene, in generale
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Art. 17 — Pene principali: specie
Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1) [la morte]; 2) l’ergastolo [22]; 3) la reclusione [23]; 4) la multa [24]. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1) l’arresto [25]; 2) l’ammenda [26].
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Art. 18 — Denominazione e classificazione delle pene principali
Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto.Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l’ammenda.
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Art. 19 — Pene accessorie: specie
Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l’interdizione dai pubblici uffici [28]; 2) l’interdizione da una professione o da un’arte [30]; 3) l’interdizione legale [32]; 4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [32bis]; 5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [32ter, 32quater]; 5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o…
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Art. 20 — Pene principali e accessorie
Le pene principali [17] sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa [77, 139; c.p.p. 662].
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Art. 20 bis — Pene sostitutive delle pene detentive brevi
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semilibertà sostitutiva…