Categoria: Capo II – Esecuzione all’estero di sentenze penali italiane
-
Art. 742 — Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell’esecuzione all’estero
1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall’articolo 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede l’esecuzione all’estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e richiesta dallo Stato estero, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.2. L’esecuzione all’estero di una…
-
Art. 742 bis — Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
1. Il Ministro della giustizia vigila sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste per l’esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.
-
Art. 743 — Deliberazione della corte di appello
1. La domanda di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro della giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte…
-
Art. 744 — Limiti dell’esecuzione della condanna all’estero
1. In nessun caso il Ministro della giustizia può domandare l’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche…
-
Art. 745 — Richiesta di misure cautelari all’estero
1. Se è domandata l’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all’estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare.2. Nel domandare l’esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo…
-
Art. 746 — Effetti sull’esecuzione nello Stato
1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.