Categoria: Titolo IV – Effetti delle sentenze penali straniere. esecuzione all’estero di sentenze penali italiane (artt. 730-746)
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Art. 735 — Determinazione della pena ed ordine di confisca
1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere…
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Art. 746 — Effetti sull’esecuzione nello Stato
1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.
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Art. 735 bis — Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro
1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull’esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto…
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Art. 736 — Misure coercitive
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del…
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Art. 737 — Sequestro
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione [606] da parte del procuratore…
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Art. 737 bis — Indagini e sequestro a fini di confisca
1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell’autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e…
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Art. 738 — Esecuzione conseguente al riconoscimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna è computata ai fini dell’esecuzione.2. All’esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale…
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Art. 739 — Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell’esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze [649].
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Art. 740 — Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
1. La somma ricavata dall’esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest’ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel…
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Art. 740 bis — Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i…
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Art. 740 ter — Ordine di devoluzione
1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell’articolo 740 bis.2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.
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Art. 730 — Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
1. Il Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all’estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale…
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Art. 741 — Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere
1. A domanda dell’interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall’articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale…
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Art. 731 — Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali
1. Il Ministro della giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all’estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della…
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Art. 742 — Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell’esecuzione all’estero
1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall’articolo 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede l’esecuzione all’estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e richiesta dallo Stato estero, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.2. L’esecuzione all’estero di una…
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Art. 732 — Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della…
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Art. 742 bis — Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
1. Il Ministro della giustizia vigila sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste per l’esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.
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Art. 733 — Presupposti del riconoscimento
1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se: a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello stato in cui è stata pronunciata; b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l’esecuzione della sentenza della quale è chiesto…
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Art. 743 — Deliberazione della corte di appello
1. La domanda di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro della giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte…
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Art. 734 — Deliberazione della corte di appello
1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all’articolo 127.2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla…
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Art. 744 — Limiti dell’esecuzione della condanna all’estero
1. In nessun caso il Ministro della giustizia può domandare l’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche…
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Art. 734 bis — Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero
1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l’esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
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Art. 745 — Richiesta di misure cautelari all’estero
1. Se è domandata l’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all’estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare.2. Nel domandare l’esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo…