Categoria: Capo I – Rogatorie dall’estero
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Art. 725 — Esecuzione delle rogatorie
1.Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.2. Si applica l’articolo 370, comma 3.3. L’autorità giudiziaria può autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o…
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Art. 726 — Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell’articolo 167.
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Art. 726 bis — Notifica diretta all’interessato
1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all’interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell’autorità giudiziaria straniera di notificazione all’imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione…
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Art. 726 ter — Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera
1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato è presentata da un’autorità amministrativa di altro Stato, essa è trasmessa per l’esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.
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Art. 726 quater — Trasferimento temporaneo all’estero di persone detenute
1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita l’autorità giudiziaria procedente ovvero il magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o internato e acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle…
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Art. 726 quinquies — Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione e la partecipazione all’udienza davanti all’autorità giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.2. L’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 724…
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Art. 726 sexies — Audizione mediante teleconferenza
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all’autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 726 quinquies, comma 8, nonché in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.
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Art. 723 — Poteri del Ministro della giustizia
1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un’autorità straniera, trasmettendola per l’esecuzione all’autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell’Unione europea,…
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Art. 724 — Procedimento di esecuzione
1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l’attività richiesta.2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o…