Categoria: Capo II – Estradizione dall’estero
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Art. 720 — Domanda di estradizione
1. Il Ministro della giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o e stata pronunciata la sentenza…
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Art. 721 — Principio di specialità
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa.2. Quando le convenzioni internazionali o…
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Art. 721 bis — Estensione dell’estradizione
1. Ai fini della richiesta di estensione dell’estradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.2. L’esecuzione dell’ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell’estradizione ed è revocata, anche d’ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.3. Concessa l’estensione, su richiesta del pubblico ministero l’ordinanza di custodia…
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Art. 722 — Custodia cautelare all’estero
1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell’articolo 303, fermo quanto previsto dall’articolo 304, comma 6.
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Art. 722 bis — Riparazione per ingiusta detenzione
1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nei casi indicati all’articolo 314.