Categoria: Sezione II – Misure cautelari
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Art. 715 — Applicazione provvisoria di misure cautelari
1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del Ministro della Giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.2. La misura può essere disposta se: a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento…
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Art. 716 — Arresto da parte della polizia giudiziaria
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [253].2. L’autorità che ha proceduto all’arresto ne…
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Art. 717 — Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
1. Quando e stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall’articolo 716, provvede, all’identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche…
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Art. 718 — Revoca e sostituzione delle misure
1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.
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Art. 719 — Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione [606] per violazione di…
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Art. 714 — Misure coercitive e sequestro
1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l’estradizione può essere sottoposta, a richiesta del Ministro della Giustizia, a misure coercitive [281-286]. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del Ministro della Giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l’estradizione…