Categoria: Titolo II – Estradizione (artt. 697-722 bis)
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Art. 711 — Riestradizione
1. Le disposizioni dell’articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
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Art. 712 — Transito
1. Quando l’estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l’estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.2. Il transito non può essere autorizzato: a) se…
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Art. 697 — Estradizione e poteri del Ministro della Giustizia
1. Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno Stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.1-bis. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere…
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Art. 713 — Misure di sicurezza applicate all’estradato
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.
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Art. 698 — Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona
1. Non può essere concessa l’estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti…
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Art. 714 — Misure coercitive e sequestro
1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l’estradizione può essere sottoposta, a richiesta del Ministro della Giustizia, a misure coercitive [281-286]. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del Ministro della Giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l’estradizione…
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Art. 699 — Principio di specialità
1. La concessione dell’estradizione, l’estensione dell’estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l’estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà…
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Art. 715 — Applicazione provvisoria di misure cautelari
1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del Ministro della Giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.2. La misura può essere disposta se: a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento…
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Art. 700 — Documenti a sostegno della domanda
1. L’estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.2. Alla domanda devono essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l’estradizione, con…
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Art. 716 — Arresto da parte della polizia giudiziaria
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [253].2. L’autorità che ha proceduto all’arresto ne…
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Art. 701 — Garanzia giurisdizionale
1. L’estradizione di un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l’imputato o il condannato all’estero acconsente all’estradizione richiesta. L’eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e, se del caso,…
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Art. 717 — Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
1. Quando e stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall’articolo 716, provvede, all’identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche…
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Art. 702 — Intervento dello stato richiedente
1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana.
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Art. 718 — Revoca e sostituzione delle misure
1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.
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Art. 703 — Accertamenti del procuratore generale
1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell’articolo 701, comma 4.2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717, il procuratore…
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Art. 719 — Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione [606] per violazione di…
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Art. 704 — Procedimento davanti alla corte di appello
1. Scaduto il termine previsto dall’articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l’udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a…
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Art. 720 — Domanda di estradizione
1. Il Ministro della giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o e stata pronunciata la sentenza…
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Art. 705 — Condizioni per la decisione
1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all’estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione, non è in corso procedimento penale né è…
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Art. 721 — Principio di specialità
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa.2. Quando le convenzioni internazionali o…
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Art. 706 — Ricorso per cassazione
1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione [606], anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni…
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Art. 721 bis — Estensione dell’estradizione
1. Ai fini della richiesta di estensione dell’estradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.2. L’esecuzione dell’ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell’estradizione ed è revocata, anche d’ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.3. Concessa l’estensione, su richiesta del pubblico ministero l’ordinanza di custodia…
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Art. 707 — Rinnovo della domanda di estradizione
1. La sentenza contraria all’estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un’ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall’autorità giudiziaria.
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Art. 722 — Custodia cautelare all’estero
1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell’articolo 303, fermo quanto previsto dall’articolo 304, comma 6.
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Art. 708 — Provvedimento di estradizione. Consegna
1. Il Ministro della giustizia decide in merito all’estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all’estradizione [701 2] ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione [203 disp. att.].2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del…
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Art. 722 bis — Riparazione per ingiusta detenzione
1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nei casi indicati all’articolo 314.
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Art. 709 — Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all’estero
1. L’esecuzione dell’estradizione è sospesa se l’estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa. Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o…
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Art. 710 — Estensione dell’estradizione concessa
1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell’estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti…