Categoria: LIBRO UNDICESIMO – Codice di procedura penale
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Art. 697 — Estradizione e poteri del Ministro della Giustizia
1. Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno Stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.1-bis. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere…
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Art. 713 — Misure di sicurezza applicate all’estradato
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.
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Art. 726 bis — Notifica diretta all’interessato
1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all’interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell’autorità giudiziaria straniera di notificazione all’imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione…
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Art. 734 — Deliberazione della corte di appello
1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all’articolo 127.2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla…
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Art. 744 — Limiti dell’esecuzione della condanna all’estero
1. In nessun caso il Ministro della giustizia può domandare l’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche…
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Art. 698 — Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona
1. Non può essere concessa l’estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti…
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Art. 714 — Misure coercitive e sequestro
1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l’estradizione può essere sottoposta, a richiesta del Ministro della Giustizia, a misure coercitive [281-286]. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del Ministro della Giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l’estradizione…
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Art. 726 ter — Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera
1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato è presentata da un’autorità amministrativa di altro Stato, essa è trasmessa per l’esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.
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Art. 734 bis — Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero
1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l’esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
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Art. 745 — Richiesta di misure cautelari all’estero
1. Se è domandata l’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all’estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare.2. Nel domandare l’esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo…
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Art. 699 — Principio di specialità
1. La concessione dell’estradizione, l’estensione dell’estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l’estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà…
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Art. 715 — Applicazione provvisoria di misure cautelari
1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del Ministro della Giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.2. La misura può essere disposta se: a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento…
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Art. 726 quater — Trasferimento temporaneo all’estero di persone detenute
1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita l’autorità giudiziaria procedente ovvero il magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o internato e acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle…
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Art. 735 — Determinazione della pena ed ordine di confisca
1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere…
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Art. 746 — Effetti sull’esecuzione nello Stato
1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.
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Art. 700 — Documenti a sostegno della domanda
1. L’estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.2. Alla domanda devono essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l’estradizione, con…
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Art. 716 — Arresto da parte della polizia giudiziaria
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [253].2. L’autorità che ha proceduto all’arresto ne…
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Art. 726 quinquies — Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione e la partecipazione all’udienza davanti all’autorità giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.2. L’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 724…
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Art. 735 bis — Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro
1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull’esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto…
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Art. 746 bis — Disposizioni generali
1. Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell’autorità giudiziaria di altro Stato perché essa proceda che l’assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all’autorità giudiziaria…
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Art. 701 — Garanzia giurisdizionale
1. L’estradizione di un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l’imputato o il condannato all’estero acconsente all’estradizione richiesta. L’eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e, se del caso,…
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Art. 717 — Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
1. Quando e stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall’articolo 716, provvede, all’identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche…
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Art. 726 sexies — Audizione mediante teleconferenza
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all’autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 726 quinquies, comma 8, nonché in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.
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Art. 736 — Misure coercitive
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del…
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Art. 746 ter — Assunzione di procedimenti penali dall’estero
1. Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di assunzione nello Stato di un procedimento penale, la trasmette all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.2. Nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedono il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, il pubblico ministero dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia del provvedimento di assunzione, reso all’esito…
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Art. 702 — Intervento dello stato richiedente
1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana.
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Art. 718 — Revoca e sostituzione delle misure
1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.
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Art. 727 — Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere
1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all’inoltro all’autorità estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all’autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda.2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri…
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Art. 737 — Sequestro
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione [606] da parte del procuratore…
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Art. 746 quater — Trasferimento di procedimenti penali all’estero
1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all’estero, per gli stessi fatti per i quali si è proceduto all’iscrizione a norma dell’articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorità straniera.2. La decisione sul trasferimento del procedimento all’estero è…
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Art. 696 — Prevalenza del diritto dell’Unione Europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale
1. Nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull’Unione europea e del Trattato…
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Art. 703 — Accertamenti del procuratore generale
1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell’articolo 701, comma 4.2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717, il procuratore…
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Art. 719 — Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione [606] per violazione di…
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Art. 728 — Immunità temporanea della persona citata
1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né…
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Art. 737 bis — Indagini e sequestro a fini di confisca
1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell’autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e…
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Art. 696 bis — Principio del mutuo riconoscimento
1. Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell’Unione europea.2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l’autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli…
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Art. 704 — Procedimento davanti alla corte di appello
1. Scaduto il termine previsto dall’articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l’udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a…
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Art. 720 — Domanda di estradizione
1. Il Ministro della giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o e stata pronunciata la sentenza…
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Art. 729 — Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria
1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all’utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.2. Se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con modalità diverse da quelle indicate dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei…
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Art. 738 — Esecuzione conseguente al riconoscimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna è computata ai fini dell’esecuzione.2. All’esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale…
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Art. 696 ter — Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento
1. L’autorità giudiziaria provvede al riconoscimento e all’esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei…
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Art. 705 — Condizioni per la decisione
1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all’estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione, non è in corso procedimento penale né è…
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Art. 721 — Principio di specialità
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa.2. Quando le convenzioni internazionali o…
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Art. 729 bis — Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere
1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall’autorità di altro Stato può essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.2. L’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all’utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.
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Art. 739 — Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell’esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze [649].
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Art. 696 quater — Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie
1. L’autorità giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato.2. L’autorità giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche…
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Art. 706 — Ricorso per cassazione
1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione [606], anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni…
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Art. 721 bis — Estensione dell’estradizione
1. Ai fini della richiesta di estensione dell’estradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.2. L’esecuzione dell’ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell’estradizione ed è revocata, anche d’ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.3. Concessa l’estensione, su richiesta del pubblico ministero l’ordinanza di custodia…
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Art. 729 ter — Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute
1. L’autorità giudiziaria può richiedere il trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per l’assunzione di una prova.2. L’autorità giudiziaria italiana concorda con l’autorità straniera competente le modalità del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro…
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Art. 740 — Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
1. La somma ricavata dall’esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest’ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel…
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Art. 696 quinquies — Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri
1. L’autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
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Art. 707 — Rinnovo della domanda di estradizione
1. La sentenza contraria all’estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un’ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall’autorità giudiziaria.
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Art. 722 — Custodia cautelare all’estero
1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell’articolo 303, fermo quanto previsto dall’articolo 304, comma 6.
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Art. 729 quater — Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione e la partecipazione all’udienza davanti all’autorità giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone o del perito che si trovi all’estero e che non possa essere trasferito in Italia, può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.2. L’audizione e la…
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Art. 740 bis — Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i…
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Art. 696 sexies — Poteri del Ministro della giustizia
1. Il Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, garantisce l’osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall’autorità giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui è stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.2. Il…
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Art. 708 — Provvedimento di estradizione. Consegna
1. Il Ministro della giustizia decide in merito all’estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all’estradizione [701 2] ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione [203 disp. att.].2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del…
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Art. 722 bis — Riparazione per ingiusta detenzione
1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nei casi indicati all’articolo 314.
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Art. 729 quinquies — Squadre investigative comuni
1. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell’Unione europea prevedono l’impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge.2. Nei rapporti con le autorità giudiziarie…
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Art. 740 ter — Ordine di devoluzione
1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell’articolo 740 bis.2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.
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Art. 696 septies — Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti
1. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilità da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea, si osservano le norme di questo titolo nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell’Unione europea.
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Art. 709 — Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all’estero
1. L’esecuzione dell’estradizione è sospesa se l’estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa. Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o…
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Art. 723 — Poteri del Ministro della giustizia
1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un’autorità straniera, trasmettendola per l’esecuzione all’autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell’Unione europea,…
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Art. 730 — Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
1. Il Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all’estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale…
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Art. 741 — Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere
1. A domanda dell’interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall’articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale…
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Art. 696 octies — Modalità di esecuzione
1. L’autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l’efficacia.2. All’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l’interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.
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Art. 710 — Estensione dell’estradizione concessa
1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell’estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti…
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Art. 724 — Procedimento di esecuzione
1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l’attività richiesta.2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o…
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Art. 731 — Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali
1. Il Ministro della giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all’estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della…
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Art. 742 — Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell’esecuzione all’estero
1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall’articolo 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede l’esecuzione all’estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e richiesta dallo Stato estero, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.2. L’esecuzione all’estero di una…
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Art. 696 novies — Impugnazioni
1. Le decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.3. Non è ammessa l’impugnazione per motivi di merito,…
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Art. 711 — Riestradizione
1. Le disposizioni dell’articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
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Art. 725 — Esecuzione delle rogatorie
1.Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.2. Si applica l’articolo 370, comma 3.3. L’autorità giudiziaria può autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o…
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Art. 732 — Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della…
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Art. 742 bis — Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
1. Il Ministro della giustizia vigila sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste per l’esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.
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Art. 696 decies — Tutela dei terzi di buona fede
1. I terzi di buona fede interessati dall’esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi è assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall’ordinamento interno.
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Art. 712 — Transito
1. Quando l’estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l’estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.2. Il transito non può essere autorizzato: a) se…
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Art. 726 — Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell’articolo 167.
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Art. 733 — Presupposti del riconoscimento
1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se: a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello stato in cui è stata pronunciata; b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l’esecuzione della sentenza della quale è chiesto…
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Art. 743 — Deliberazione della corte di appello
1. La domanda di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro della giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte…