Categoria: Capo III – Sequestri
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Art. 258 — Copie dei documenti sequestrati
1. L’autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente [116, 243].2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti…
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Art. 259 — Custodia delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l’autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell’articolo 120.2. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare…
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Art. 260 — Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario [126] che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.2. L’autorità giudiziaria fa estrarre copia dei…
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Art. 261 — Rimozione e riapposizione dei sigilli
1. L’autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l’identità e l’integrità con l’assistenza dell’ausiliario [126]. Compiuto l’atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall’ausiliario in presenza dell’autorità giudiziaria. L’autorità giudiziaria e l’ausiliario appongono presso il sigillo la data e la…
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Art. 262 — Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova [187], le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza [129, 425, 525-548]. Se occorre, l’autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.2. Nel caso previsto dal comma…
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Art. 263 — Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127.3.…
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Art. 264 — Provvedimenti in caso di mancata restituzione [ABROGATO]
[1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo…
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Art. 265 — Spese relative al sequestro penale [ABROGATO]
[1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all’erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell’articolo 264.]
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Art. 253 — Oggetto e formalità del sequestro
1. L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato [103, 354] il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti [187].2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o…
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Art. 254 — Sequestro di corrispondenza
1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato [60, 61, 235] o a lui diretti, anche sotto nome diverso…
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Art. 254 bis — Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni
1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura…
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Art. 255 — Sequestro presso banche
1. L’autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all’imputato [60, 61] o non siano iscritti al suo nome.
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Art. 256 — Dovere di esibizione e segreti
1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse…
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Art. 256 bis — Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza
1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto…
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Art. 256 ter — Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato
1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al presidente del Consiglio dei ministri.2. Nell’ipotesi prevista…
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Art. 257 — Riesame del decreto di sequestro
1. Contro il decreto di sequestro [253] l’imputato [60, 61], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento [318 2, 322 2, 588].