Categoria: Titolo III – Mezzi di ricerca della prova (artt. 244-271)
-
Art. 255 — Sequestro presso banche
1. L’autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all’imputato [60, 61] o non siano iscritti al suo nome.
-
Art. 268 — Esecuzione delle operazioni
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale [134].2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne…
-
Art. 256 — Dovere di esibizione e segreti
1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse…
-
Art. 268 bis — Deposito verbali e registrazioni [ABROGATO]
[1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e forma l’elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.2. Ai difensori delle parti è…
-
Art. 256 bis — Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza
1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto…
-
Art. 268 ter — Acquisizione al fascicolo delle indagini [ABROGATO]
[1. L’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l’adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5.2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni…
-
Art. 244 — Casi e forme delle ispezioni
1. L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato…
-
Art. 256 ter — Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato
1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al presidente del Consiglio dei ministri.2. Nell’ipotesi prevista…
-
Art. 268 quater — Termini e modalità della decisione del giudice [ABROGATO]
[1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d’ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione.…
-
Art. 245 — Ispezione personale
1. Prima di procedere all’ispezione personale l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.2. L’ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.3. L’ispezione può essere eseguita anche per mezzo…
-
Art. 257 — Riesame del decreto di sequestro
1. Contro il decreto di sequestro [253] l’imputato [60, 61], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento [318 2, 322 2, 588].
-
Art. 269 — Conservazione della documentazione
1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni…
-
Art. 246 — Ispezione di luoghi o di cose
1. All’imputato e in ogni caso a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione è consegnata, nell’atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.2. Nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che…
-
Art. 258 — Copie dei documenti sequestrati
1. L’autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente [116, 243].2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti…
-
Art. 270 — Utilizzazione in altri procedimenti
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su…
-
Art. 247 — Casi e forme delle perquisizioni
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato [253], è disposta perquisizione personale [249]. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso [385c.p.],…
-
Art. 259 — Custodia delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l’autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell’articolo 120.2. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare…
-
Art. 270 bis — Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza
1. L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.2. Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente…
-
Art. 248 — Richiesta di consegna
1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l’autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro [253] o per accertare altre circostanze utili ai fini delle…
-
Art. 260 — Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario [126] che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.2. L’autorità giudiziaria fa estrarre copia dei…
-
Art. 271 — Divieti di utilizzazione
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati [191] qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all’inserimento…
-
Art. 249 — Perquisizioni personali
1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all’interessato, con l’avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è…
-
Art. 261 — Rimozione e riapposizione dei sigilli
1. L’autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l’identità e l’integrità con l’assistenza dell’ausiliario [126]. Compiuto l’atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall’ausiliario in presenza dell’autorità giudiziaria. L’autorità giudiziaria e l’ausiliario appongono presso il sigillo la data e la…
-
Art. 250 — Perquisizioni locali
1. Nell’atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all’imputato, se presente, e a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo, con l’avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.2. Se mancano le persone indicate nel…
-
Art. 262 — Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova [187], le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza [129, 425, 525-548]. Se occorre, l’autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.2. Nel caso previsto dal comma…
-
Art. 251 — Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali
1. La perquisizione in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.2. Tuttavia nei casi urgenti l’autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali [352 3].
-
Art. 263 — Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127.3.…
-
Art. 252 — Sequestro conseguente a perquisizione
1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l’osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
-
Art. 264 — Provvedimenti in caso di mancata restituzione [ABROGATO]
[1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo…
-
Art. 252 bis — Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero
1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127.2. L’opposizione è proposta,…
-
Art. 265 — Spese relative al sequestro penale [ABROGATO]
[1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all’erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell’articolo 264.]
-
Art. 253 — Oggetto e formalità del sequestro
1. L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato [103, 354] il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti [187].2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o…
-
Art. 266 — Limiti di ammissibilità
1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita [295 3] nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione…
-
Art. 254 — Sequestro di corrispondenza
1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato [60, 61, 235] o a lui diretti, anche sotto nome diverso…
-
Art. 266 bis — Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
-
Art. 254 bis — Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni
1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura…
-
Art. 267 — Presupposti e forme del provvedimento
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico…