Categoria: Capo VII – Documenti
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Art. 235 — Documenti costituenti corpo del reato
1. I documenti che costituiscono corpo del reato [253 2] devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga [103].
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Art. 236 — Documenti relativi al giudizio sulla personalità
1. È consentita l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale [688], della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute [730], ai fini del giudizio sulla personalità dell’imputato o della persona offesa dal reato,…
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Art. 237 — Acquisizione di documenti provenienti dall’imputato
1. È consentita l’acquisizione, anche di ufficio [190 2], di qualsiasi documento proveniente dall’imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
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Art. 238 — Verbali di prove di altri procedimenti
1. È ammessa [511 bis] l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell’incidente probatorio [392] o nel dibattimento [510].2. È ammessa [511 bis] l’acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata [324].2-bis. Nei casi previsti…
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Art. 238 bis — Sentenze irrevocabili
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili [648] possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192 comma 3.
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Art. 239 — Accertamento della provenienza dei documenti
1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
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Art. 240 — Documenti anonimi
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati [191] salvo che costituiscano corpo del reato [235, 253 2, 333] o provengano comunque dall’imputato [237].2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti…
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Art. 241 — Documenti falsi
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento [2, 207].
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Art. 242 — Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni
1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell’articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.2. Quando è acquisita una registrazione, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell’articolo 268, comma 7.
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Art. 243 — Rilascio di copie
1. Quando dispone l’acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto [114, 329], il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell’articolo 116 [258].
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Art. 234 — Prova documentale
1. È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.3. È…
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Art. 234 bis — Acquisizione di documenti e dati informatici
1. È sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare.