Categoria: Capo VI – Perizia
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Art. 229 — Comunicazioni relative alle operazioni peritali
1. Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale [136].2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.
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Art. 230 — Attività dei consulenti tecnici
1. I consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] possono assistere al conferimento dell’incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.3. Se sono…
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Art. 231 — Sostituzione del perito
1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l’incarico affidatogli.2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili.…
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Art. 232 — Liquidazione del compenso al perito
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
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Art. 233 — Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia
1. Quando non è stata disposta perizia [359], ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’articolo 121.1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose…
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Art. 220 — Oggetto della perizia
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.2. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la…
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Art. 221 — Nomina del perito
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.2. Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini…
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Art. 222 — Incapacità e incompatibilità del perito
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità [144, 177-186]: a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; 69 disp. att.; 28 c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte [290; 69…
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Art. 223 — Astensione e ricusazione del perito
1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l’obbligo di dichiararlo.2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall’articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione [145] può essere presentata fino a che non siano esaurite…
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Art. 224 — Provvedimenti del giudice
1. Il giudice dispone anche di ufficio [190 2] la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone…
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Art. 224 bis — Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale
1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della…
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Art. 225 — Nomina del consulente tecnico
1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico…
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Art. 226 — Conferimento dell’incarico
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno…
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Art. 227 — Relazione peritale
1. Concluse le formalità di conferimento dell’incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale [136].2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede…
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Art. 228 — Attività del perito
1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento [431].2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti…