Categoria: Capo V – Esperimenti giudiziali
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Art. 218 — Presupposti dell’esperimento giudiziale
1. L’esperimento giudiziale è ammesso [392 1 lett. f)] quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.2. L’esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
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Art. 219 — Modalità dell’esperimento giudiziale
1. L’ordinanza che dispone l’esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell’oggetto dello stesso e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l’esecuzione di determinate operazioni.2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo…