Categoria: Capo IV – Ricognizioni
-
Art. 213 — Ricognizione di persone. Atti preliminari
1. Quando occorre procedere a ricognizione personale [361], il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o…
-
Art. 214 — Svolgimento della ricognizione
1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell’abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest’ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla…
-
Art. 215 — Ricognizione di cose
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato [253 2] o di altre cose pertinenti al reato [253 1], il giudice procede osservando le disposizioni dell’articolo 213, in quanto applicabili.2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra…
-
Art. 216 — Altre ricognizioni
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell’articolo 213, in quanto applicabili.2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 comma 3.
-
Art. 217 — Pluralità di ricognizioni
1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice…