Categoria: Capo II – Esame delle parti
-
Art. 210 — Esame di persona imputata in un procedimento connesso
1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l’ufficio di testimone [18], sono esaminate a richiesta di parte [190 1], ovvero, nel caso indicato nell’articolo 195, anche di ufficio…
-
Art. 208 — Richiesta dell’esame
1. Nel dibattimento, l’imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.
-
Art. 209 — Regole per l’esame
1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall’imputato, quelle previste dall’articolo 195.2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale [136].