Categoria: Capo I – Testimonianza
-
Art. 196 — Capacità di testimoniare
1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare [120].2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio [190 2] può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge [189, 191, 220].3. I risultati degli accertamenti che, a…
-
Art. 197 — Incompatibilità con l’ufficio di testimone
1. Non possono essere assunti come testimoni: a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444; b) salvo quanto…
-
Art. 197 bis — Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone
1. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.2. L’imputato in un procedimento…
-
Art. 198 — Obblighi del testimone
1. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte [497 2].2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale [63; 372, 384…
-
Art. 199 — Facoltà di astensione dei prossimi congiunti
1. I prossimi congiunti [307 c.p.] dell’imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia [331-333], querela [336-340] o istanza [341] ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato [90].2. Il giudice, a pena di nullità [177-186], avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se…
-
Art. 200 — Segreto professionale
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria [331, 334]: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i…
-
Art. 201 — Segreto di ufficio
1. Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali [357 c.p.], i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [358 c.p.] hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti [204, 256; 326 c.p.].2. Si applicano le disposizioni…
-
Art. 202 — Segreto di Stato
1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire…
-
Art. 203 — Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate [191,…
-
Art. 204 — Esclusione del segreto
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416 bis, 416 ter e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio…
-
Art. 205 — Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato
1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano…
-
Art. 206 — Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici
1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l’incaricato di una missione diplomatica all’estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l’esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia, all’autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall’articolo 205 comma 3.2.…
-
Art. 206 bis — Assunzione della testimonianza di cardinali
1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa…
-
Art. 207 — Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti
1. Se nel corso dell’esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l’avvertimento previsto dall’articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se…
-
Art. 194 — Oggetto e limiti della testimonianza
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova [187]. Non può deporre sulla moralità dell’imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato [133 c.p.] e alla pericolosità sociale [203 c.p.].2. L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che…
-
Art. 195 — Testimonianza indiretta
1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.2. Il giudice può disporre anche di ufficio l’esame delle persone indicate nel comma 1 [190 2].3. L’inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili [191] le dichiarazioni relative…