Categoria: Sezione II – Sentenza di condanna
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Art. 537 — Pronuncia sulla falsità di documenti
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo [675].2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo…
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Art. 537 bis — Indegnità a succedere
1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere.
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Art. 533 — Condanna dell’imputato
1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena…
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Art. 534 — Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile [660 2; 182 disp. att.], una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
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Art. 535 — Condanna alle spese
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali [691] [relative ai reati cui la condanna si riferisce].[2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in…
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Art. 536 — Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
1. Nei casi previsti dall’articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.