Categoria: Titolo III – Sentenza (artt. 525-548)
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Art. 538 — Condanna per la responsabilità civile
1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno [c.p. 185-187], proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.2. Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.3. Se il responsabile…
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Art. 539 — Condanna generica ai danni e provvisionale
1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.2. A richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.2-bis. Nel caso…
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Art. 525 — Immediatezza della deliberazione
1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta [179], gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.3. Salvo quanto previsto…
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Art. 540 — Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi [612].2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva [600 3].
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Art. 526 — Prove utilizzabili ai fini della deliberazione
1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento [191].1-bis. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore.
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Art. 541 — Condanna alle spese relative all’azione civile
1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.2. Con la sentenza che rigetta la domanda…
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Art. 527 — Deliberazione collegiale
1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l’esame del merito non risulti precluso dall’esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l’imputazione e, se occorre, quelle relative all’applicazione delle pene e…
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Art. 542 — Condanna del querelante alle spese e ai danni
1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell’articolo 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al…
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Art. 528 — Lettura del verbale in camera di consiglio
1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l’ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio [127] alle operazioni necessarie [483 2], con l’assistenza dell’ausiliario [126] ed eventualmente del tecnico incaricato della…
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Art. 543 — Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza [536].2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in…
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Art. 529 — Sentenza di non doversi procedere
1. Se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria [537].
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Art. 544 — Redazione della sentenza
1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello…
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Art. 530 — Sentenza di assoluzione
1. Se il fatto non sussiste [541 2, 542], se l’imputato non lo ha commesso [541 2, 542], se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile [85 c.p.] o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza…
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Art. 545 — Pubblicazione della sentenza
1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva.3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le…
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Art. 531 — Dichiarazione di estinzione del reato
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull’esistenza di una causa di estinzione del reato [537].
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Art. 545 bis — Condanna a pena sostitutiva
1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato, integra il…
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Art. 532 — Provvedimenti sulle misure cautelari personali
1. Con la sentenza di proscioglimento [529], il giudice ordina la liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali [281-283] eventualmente disposte.2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna [533-537] che concede la sospensione condizionale della pena [163 c.p.].
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Art. 546 — Requisiti della sentenza
1. La sentenza contiene: a) l’intestazione «in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata [125 2]; b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l’imputazione [521, 522]; d) l’indicazione delle conclusioni delle parti [523]; e) la concisa esposizione [544]…
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Art. 533 — Condanna dell’imputato
1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena…
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Art. 547 — Correzione della sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall’articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell’articolo 130.
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Art. 534 — Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile [660 2; 182 disp. att.], una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
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Art. 548 — Deposito della sentenza
1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma…
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Art. 535 — Condanna alle spese
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali [691] [relative ai reati cui la condanna si riferisce].[2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in…
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Art. 536 — Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
1. Nei casi previsti dall’articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.
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Art. 537 — Pronuncia sulla falsità di documenti
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo [675].2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo…
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Art. 537 bis — Indegnità a succedere
1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere.