Categoria: Capo V – Discussione finale
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Art. 523 — Svolgimento della discussione
1. Esaurita l’assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis.2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia…
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Art. 524 — Chiusura del dibattimento
1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.