Categoria: Capo IV – Nuove contestazioni
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Art. 516 — Modifica della imputazione
1. Se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio [429], e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l’imputazione [423, 522] e procede alla relativa contestazione [520].1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del…
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Art. 517 — Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento
1. Qualora nel corso dell’istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell’articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio [429], il pubblico ministero contesta all’imputato il reato o la circostanza [520], purché la cognizione non appartenga alla competenza di un…
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Art. 518 — Fatto nuovo risultante dal dibattimento
1. Fuori dei casi previsti dall’ articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio [423 2, 521].2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne…
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Art. 519 — Diritti delle parti
1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l’imputato che può chiedere un termine per la difesa a e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa…
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Art. 520 — Nuove contestazioni all’imputato non presente
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all’imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato, con l’avvertimento che entro…
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Art. 521 — Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza
1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica [, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l’udienza preliminare e questa non si sia…
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Art. 521 bis — Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni
1. Se, in seguito ad un diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli…
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Art. 522 — Nullità della sentenza per difetto di contestazione
1. L’inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità [177-186].2. La sentenza di condanna [533-537] pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o…