Categoria: Capo III – Istruzione dibattimentale
-
Art. 507 — Ammissione di nuove prove
1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova [190 2, 509].1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma…
-
Art. 508 — Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento
1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia [220-233], il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento [477 2] e…
-
Art. 509 — Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento [477 2, 304 1 lett. a] per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.
-
Art. 510 — Verbale di assunzione dei mezzi di prova
1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti [220 ss.], dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall’articolo 497 comma 2.2. L’ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti…
-
Art. 511 — Letture consentite
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento [431].2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo [238, 511 bis].3. La lettura della relazione peritale…
-
Art. 496 — Ordine e modalità dell’assunzione delle prove
1. L’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti, nell’ordine previsto dall’articolo 493 comma 2.2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso…
-
Art. 511 bis — Lettura di verbali di prove di altri procedimenti
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell’articolo 238. Si applica il comma 2 dell’articolo 511.
-
Art. 497 — Atti preliminari all’esame dei testimoni
1. I testimoni sono esaminati l’uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.2. Prima che l’esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i…
-
Art. 512 — Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare [422] quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione…
-
Art. 498 — Esame diretto e controesame dei testimoni
1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone.2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l’esame, secondo l’ordine indicato nell’articolo 496.3. Chi ha chiesto l’esame può proporre nuove domande.4. L’esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e…
-
Art. 512 bis — Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’estero
1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile…
-
Art. 499 — Regole per l’esame testimoniale
1. L’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici [194].2. Nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.3. Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.4. Il…
-
Art. 513 — Lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare
1. Il giudice, se l’imputato è assente ovvero rifiuta di sottoporsi all’esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono…
-
Art. 500 — Contestazioni nell’esame testimoniale
1. Fermi i divieti di lettura [514] e di allegazione [515], le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone [351, 362, 422] e contenute nel fascicolo del pubblico ministero [433]. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze…
-
Art. 514 — Letture vietate
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512 bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato, dalle persone indicate nell’articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, a meno che nell’udienza preliminare le…
-
Art. 501 — Esame dei periti e dei consulenti tecnici
1. Per l’esame dei periti [220 ss.] e dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni, in quanto applicabili.1-bis. Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la…
-
Art. 515 — Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento
1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell’articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento [431].
-
Art. 502 — Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell’articolo 477 comma 3, del giorno, dell’ora e del luogo dell’esame.2. L’esame si svolge…
-
Art. 503 — Esame delle parti private
1. Il presidente dispone l’esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.2. L’esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico…
-
Art. 504 — Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni
1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni, dei periti [220 ss.], dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.
-
Art. 505 — Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell’articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti [220 ss.], ai consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l’ammissione di nuovi mezzi di prova utili…
-
Art. 506 — Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti private
1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame.2. Il…