Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 476 — Reati commessi in udienza
1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l’arresto dell’autore nei casi consentiti [380, 381].2. Non è consentito l’arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione [372, 378 c.p.].
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Art. 477 — Durata e organizzazione del dibattimento
1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per…
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Art. 478 — Questioni incidentali
1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall’articolo 491.
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Art. 479 — Questioni civili o amministrative
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 3, qualora la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa [193], può disporre…
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Art. 480 — Verbale di udienza
1. L’ausiliario [126] che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati: a) il luogo, la data, l’ora di apertura e di chiusura dell’udienza [111]; b) i nomi e i cognomi dei giudici; c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell’imputato o le altre indicazioni…
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Art. 481 — Contenuto del verbale
1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.
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Art. 482 — Diritto delle parti in ordine alla documentazione
1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie scritte [121, 90] presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l’ausiliario [126]…
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Art. 483 — Sottoscrizione e trascrizione del verbale
1. Subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l’apposizione del visto.1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di…
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Art. 470 — Disciplina dell’udienza
1. La disciplina dell’udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell’udienza è esercitata dal pubblico ministero [471 4].2. Per l’esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata…
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Art. 471 — Pubblicità dell’udienza
1. L’udienza è pubblica a pena di nullità [177-186, 472, 502 2].2. Non sono ammessi nell’aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.3. Se alcuna di queste persone deve…
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Art. 472 — Casi in cui si procede a porte chiuse
1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell’autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato. [Il giudice dispone che si proceda a porte…
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Art. 473 — Ordine di procedere a porte chiuse
1. Nei casi previsti dall’articolo 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L’ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non…
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Art. 474 — Assistenza dell’imputato all’udienza
1. L’imputato assiste all’udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza [64].1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l’impiego delle cautele di cui al comma 1. È comunque garantito il diritto dell’imputato e del difensore di consultarsi…
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Art. 475 — Allontanamento coattivo dell’imputato
1. L’imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell’udienza, è allontanato dall’aula con ordinanza del presidente.2. L’imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.3. L’imputato allontanato può essere riammesso nell’aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l’imputato debba essere nuovamente allontanato,…