Categoria: Titolo I – Atti preliminari al dibattimento (artt. 465-469)
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Art. 467 — Atti urgenti
1. Nei casi previsti dall’articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.2. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona…
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Art. 468 — Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici
1. Le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni [194 ss.], periti [220 ss.] o consulenti tecnici [230] nonché delle persone indicate nell’articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento [173], la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.2.…
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Art. 469 — Proscioglimento prima del dibattimento
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 129 comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita [336, 341, 342, 343] ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio [127], sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se…
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Art. 465 — Atti del presidente del tribunale o della corte di assise
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l’udienza o differirla non più di una volta.2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi…
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Art. 466 — Facoltà dei difensori
1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento [431] e di estrarne copia [116].