Categoria: Titolo V bis – Sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 464 bis-464 novies)
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Art. 464 octies — Revoca dell’ordinanza
1. La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza.2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci…
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Art. 464 novies — Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova
1. Nei casi di cui all’articolo 464 septies, comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta.
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Art. 464 bis — Sospensione del procedimento con messa alla prova
1. Nei casi previsti dall’articolo 168 bis del codice penale, anche su proposta del pubblico ministero, l’imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento…
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Art. 464 ter — Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 464 quater.3. Il…
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Art. 464 ter 1 — Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’articolo 415 bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna.2. Nel caso…
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Art. 464 quater — Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia
1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l’articolo 127.2. Il…
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Art. 464 quinquies — Esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova
1. Nell’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell’imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice…
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Art. 464 sexies — Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova
1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato.
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Art. 464 septies — Esito della messa alla prova
1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso…